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ENTI  -  REGIONE CAMPANIA
Regione; De Luca invia al Governo la Proposta di Autonomia Differenziata
11 LUGLIO 2019 - Ore 22:34

Napoli. E’ stata inviata ieri al Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Erika Stefani, e per conoscenza al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il documento della proposta d’intesa sull’autonomia differenziata della Regione Campania. “Abbiamo chiesto al Ministro – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – di firmare quanto prima possibile questa ipotesi di accordo. E’ una proposta che esplicita la linea della Campania sull’autonomia differenziata: rigore amministrativo; riforme concrete che semplificano e non complicano i processi di riforma; sburocratizzazione. Da oggi, alle tre regioni del Nord, si aggiunge la Campania come Regione che ha formalizzato la proposta d’intesa. Di particolare rilievo la posizione della Campania relativa a spesa storica, scuola, sanità, livelli essenziali di prestazione, fondo perequativo. Totale accettazione della sfida dell’efficienza. Difesa rigorosa dell’Unità nazionale”.

La Proposta:

Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della

Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Campania
Considerato che:
- l’art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali, adeguando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento”;
- l’art. 114 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che le Regioni, al pari degli
altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione”;
- l’art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono
ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo che le Regioni sono dotate
di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l’art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative
tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a
rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati
nell’art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle
Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei
vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento europeo; il medesimo articolo
stabilisce anche che: (i) lo Stato istituisce con legge un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante; (ii) le risorse derivanti dalle
fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; (iii) per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
Considerato, altresì:
che l’art. 116, terzo comma, della Costituzione:
- dispone che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo
alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
- consente che l’attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa
riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
2
- prevede che l’iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, spetti alla regione interessata;
- prevede, altresì, che sull’iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge
dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base
dell’Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo;
Considerato inoltre:
- che, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;
Tenuto conto che:
- nel corso del 2018 e del 2019 la Regione Campania, con pronunce formali dei suoi organi, ha
dato avvio all’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione per l’attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- segnatamente, in data 30 gennaio 2018 e 5 febbraio 2019 l’Assemblea legislativa della Campania
si è formalmente espressa per impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il
negoziato col Governo ai fini dell’Intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- nel condividere e sostenere l’iniziativa della Giunta regionale, l’Assemblea legislativa della
Campania ha:
- affermato la piena determinazione ad accettare la sfida di competitività derivante
dall’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica di una più
efficace ed efficiente erogazione di servizi pubblici ai cittadini campani e cogliendo le
opportunità, in tal senso, offerte dal ricorso ai principi e ai criteri – scientificamente
validati e sostenuti – dei fabbisogni e dei costi standard;
- ritenuto che la corretta e prioritaria applicazione dei fabbisogni e dei costi standard, ai
fini dell’allocazione delle risorse tra territori, non possa prescindere dalla definizione
puntuale dei “livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come sancito dall’art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, e dalla legge delega n. 42 del 2009, ad
oggi ancora in larga parte disattesa;
- auspicato che il percorso volto all’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia”, previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione,
avvenga nel rigoroso ed attento rispetto dei principi di cui all’art. 119 della medesima
Carta Costituzionale, con particolare riferimento a quanto ivi previsto in materia di: (i)
istituzione di un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante”; (ii) garanzia del finanziamento integrale delle
funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle
Regioni; (iii) destinazione di risorse aggiuntive ed effettuazione di interventi speciali
per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per
rimuovere gli squilibri economici e sociali;
3
- sulla base di tali presupposti, il Presidente della Regione Campania, con nota del 15 febbraio
2019, ha formalizzato la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri di avviare il
procedimento di cui all’art. 116, comma terzo, della Costituzione
- con Deliberazione n. 91 del 6 marzo 2019, la Giunta regionale della Campania ha approvato gli
indirizzi generali e preliminari in merito alle “ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia”, ai sensi dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto della menzionata richiesta e, ritenendola
compatibile con quanto previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha dato
disposizioni per l’avvio del negoziato;
- l’approvazione da parte delle Camere dell’Intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell’art. 116, terzo
comma, della Costituzione, all’esito del negoziato tra Governo della Repubblica e la Regione
Campania, avverrà solo dopo aver assicurato nelle diverse fasi procedurali un adeguato
coinvolgimento dell’organo parlamentare, così che il Parlamento possa svolgere in pieno le proprie
prerogative costituzionali;
Precisato che:
le Parti condividono che le intese devono avvenire nel contesto di un equilibrio generale della
finanza pubblica nazionale e dell’insieme delle regioni e delle autonomie locali;
Tutto ciò premesso, i firmatari stabiliscono quanto segue.
Art. 1 – Oggetto e contenuto dell’Accordo
1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per
l’attribuzione alla Regione Campania di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai
sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5,
117, 118, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento
delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, compongono la
Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. L’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie
della Regione Campania e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo.
Art. 2 – Materie
1. Sulla base del presente Accordo, sono attribuite alla Regione Campania ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie:
1) valutazioni di impatto ambientale attinenti a progetti finalizzati alla realizzazione di opere
ubicate esclusivamente nel territorio della Regione;
2) autorizzazioni paesaggistiche minori;
3) istruzione e formazione professionale, compatibilmente con il carattere nazionale della
scuola pubblica;
4) tutela della salute: autonomia piena in materia sanitaria, fatto salvo il carattere nazionale
dell’organizzazione sanitaria pubblica e la funzione dello Stato di vigilanza sulla
qualità e omogeneità dei servizi al cittadino;
5) pagamento dei contributi comunitari destinati alle imprese agricole operanti nel territorio
della Regione;
4
6) integrazione delle funzioni attribuite ai provveditorati alle opere pubbliche e agli uffici del
genio civile;
7) rete regionale dei musei e dei beni culturali.
2. Resta fermo e impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia
differenziata, sulle medesime ed eventualmente su altre materie indicate dalla Regione Campania.
Art. 3 - Risorse
1. L’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, avviene
sulla base di:
a) livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, come sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, e dalla legge delega n. 42 del 2009;
b) fabbisogni e dei costi standard, calcolati in funzione dei livelli essenziali delle prestazioni
come sopra definiti e non della spesa storica.
2. Qualora i livelli essenziali delle prestazioni ed i relativi fabbisogni e costi standard non siano stati
già definiti, lo Stato provvede alla loro determinazione entro un anno dall’approvazione, da parte
delle Camere, dell’Intesa; nelle more, e comunque non oltre il primo anno, l’attribuzione delle
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia avviene sulla base della spesa destinata a carattere permanente, fissa e
ricorrente, a legislazione vigente, sostenuta dallo Stato nella Regione Campania, riferita alle
funzioni trasferite o assegnate.
3. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui ai precedenti commi è garantito
in modo da consentire l’adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato
all’art. 119, quarto comma, della Costituzione, dall’utilizzo, eventualmente anche congiunto, dei
seguenti strumenti:
a) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche e di evenutali altri tributi erariali;
b) aliquote riservate, nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile
dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.
4. In relazione all’esercizio delle ulteriori forme e condizioni di autonomia trasferite vanno
garantite le risorse necessarie data la ridotta capacità fiscale per abitante del territorio.
5. L’esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite avviene contestualmente
all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
6. Rimane fermo l’obbligo dello Stato di costituire il fondo perequativo di cui all’art.119 terzo
comma della Cost. per conseguire il riequilibrio tra nord e sud.



Comunicato - Napoli - 11 LUGLIO 2019 - Ore 22:34






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