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ATTUALITA  - 
Vicenda SIDiGas; Lavoratori a propria tutela e al fianco di De Cesare FERMATEVI
04 MARZO 2021 - Ore 11:30

La vicenda S.I.Di.Gas vede un nuovo importante "capitolo" aggiungersi alla "battaglia" che l'Ingegnere Giannandrea De Cesare, patron della S.p.A. sta portando avanti per rientrare in possesso dell'attività gestionale della stessa dopo esserne stato escluso dall'amministrazione giudiziaria che avrebbe o dovrebbe avere la custodia di un sequestro pari a circa 97 milioni. L’Ingegnere attraverso ricorsi alla Corte di Cassazione ed al Tribunale delle Imprese sta ottenendo importanti risultati per arrivare a definire una situazione-condizione piuttosto ingarbugliata se non controversa, per motivi che vanno definiti dinnanzi le sedi deputate e proprio in questo senso va la decisione della Suprema Corte che aveva disposto la sostanziale “ridiscussione” del Provvedimento del Sequestro milionario da parte del Tribunale (in senso lato) di Avellino e successivamente vi è stata la Sentenza attraverso la quale il Tribunale di Avellino ha disposto la non compatibilità territoriale nel procedimento relativo a De Cesare “inviando” gli Atti alla Procura di Napoli e quindi, di fatto, un nuovo inizio ed al tempo stesso una prima importante, fondamentale vittoria dell’Ingegnere; il sostegno legale è degli Avvocati, Alfonso e Guido Furgiuele. Quanto al Ricorso (contestazione sull’attuale gestione giudiziaria della Società), presentato al Tribunale di Napoli, quale Foro delle Imprese, dall’Ingegnere De Cesare, per tramite dell’Avvocato Francesco Fimmanò vi è una nuova Udienza fissata per il 24 Marzo ma anche qui, già ci sono “mosse” rilevanti adottate, appunto nell'ambito del relativo procedimento giurisdizionale. Il Tribunale adito ha nominato un Curatore speciale e la stessa nuova convocazione per la “discussione”. A seguito di queste novità, un gruppo di sedici lavoratori ha deciso di produrre un Esposto, ai Procuratori di Avellino e Napoli, al Prefetto di Avellino, al Curatore Speciale della S.I.Di.Gas S.p.A. ed alla Società Iren. Un Esposto congiunto a tutela dei lavoratori e della loro posizione contrattuale in seguito alla cessione del ramo di azienda tra Si.Di.Gas spa ed IREN spa.

- gli esponenti sono lavoratori subordinati in parte alle dipendenze della Servizi Integrati srl ed in parte alle dipendenze della Sidigas spa, società detenente il 100% del capitale sociale della Sidigas.com s.r.l., operante nel settore della vendita del gas naturale, in particolare nella Provincia di Avellino; - le suddette società si trovano attualmente in regime di amministrazione giudiziaria per effetto del provvedimento di sequestro penale preventivo disposto nel luglio 2019 ai sensi dell'art.321 c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Avellino, che ha interessato il patrimonio del principale azionista, nonché amministratore delegato del Gruppo, Ing. Giannandrea De Cesare e delle persone giuridiche a lui riconducibili (tra cui la holding Enerimpianti srl, controllante la Sidigas spa); 

- Nominato un amministratore unico dal Custode Giudiziario a sua volta nominato dalla Procura della Repubblica di Avellino in sede di esecuzione del sequestro penale (come detto da ridiscutere);

- nel corso del 2020 l'attuale amministratore della Sidigas avvia delle trattative con il gruppo IREN (avente sede a Reggo Emilia ed attivo nel settore della produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica) per la cessione dell'intero ramo di azienda preposto alla vendita di gas naturale, gestito da Sidigas.Com, dapprima in qualità di affittuaria e successivamente quale titolare del ramo in questione, in seguito ad un precedente conferimento (c.d. "atto di apporto");

- tali trattative sono sfociate nel contratto di compravendita stipulato in data 7 Settembre 2020, attraverso il quale Sidigas.Com ha proceduto all'alienazione in favore della IREN s.p.a. del ramo d’azienda afferente la “vendita gas e energia ad utenti” (così come descritto nel predetto contratto) per il tramite della cessione delle quote di partecipazione rappresentative della totalità del capitale sociale e dei diritti di voto di una società di nuova costituzione (la newco SIDIREN S.r.l.), avente come unico socio Sidigas.com;

detta vendita risulta allo stato sospensivamente condizionata, ai sensi dell’art. 3 del medesimo atto:

a) al parere favorevole delle Autorità Giudiziarie preposte alla gestione del sequestro penale;

b) all’omologa del proponendo accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis l. fall., con relativo decorso dei termini di impugnazione;

c) alla sottoscrizione con ognuno dei lavoratori occupati nel Ramo d’Azienda, in una delle sedi di cui all’art. 2113 c.c. "di una transazione generale novativa con rinuncia da parte di questi ultimi nei confronti del cessionario a qualsivoglia domanda o pretesa relativa al rapporto intercorso con il Venditore e/o Sidigas e/o Servizi Integrati S.r.l., avente come unico socio Sidigas, secondo termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelli di cui all’Allegato 3.1";

d) alla stipula da parte del venditore Sidigas.Com, di un atto di conferimento nel capitale della newco di tutti i rapporti contrattuali e patrimoniali costituenti il Ramo d’Azienda;

- occorre aggiungere che il ramo di azienda interessato dal programma di cessione è composto da una serie di contratti sia "attivi" (relativi cioè alla vendita di gas ed energia elettrica per un numero di clienti pari a 52.948 al 31.7.2020), sia "passivi" (relativi cioè alla fornitura di beni e servizi da parte di terzi), oltre che dalle licenze di vendita di gas naturale, dalle immobilizzazioni immateriali rappresentate dall'utilizzo del marchio Sidigas.Com e da n.1 lavoratore subordinato qualificato non dirigente per l'esercizio dell'attività del ramo di azienda in questione;

- per consentire il raggiungimento degli obbiettivi perseguiti dalla società acquirente e dunque per mettere la newco in questione nella condizione di operare efficacemente sul mercato, le parti hanno, riporta la nota dei lavoratori, altresì concordato che, successivamente al conferimento del predetto ramo di azienda nella SIDIREN, "i dipendenti della società saranno incrementati di ulteriori 19 ULA tutte con contratto a tempo indeterminato, a seguito della stipulazione di transazioni tombali con il precedente datore di lavoro. La società ha infatti previsto quale modello organizzativo ottimale per lo svolgimento della propria attività una struttura parametrata sulle venti unità";

- in seguito alla manifestazione di tale programma, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto ed ottenuto una serie di incontri in sede sindacale, intesi a verificare le concrete possibilità di ricollocazione presso la SIDIREN dei lavoratori attualmente alle dipendenze delle altre società del Gruppo Sidigas, non rientranti nell'ambito del ramo oggetto di cessione;

- in occasione di tali incontri le OO.SS., unitamente alle R.S.A. interessate, hanno chiesto la stipula di accordi idonei ad assicurare, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare dell'art.2112 c.c., le garanzie generali comuni a tutti i lavoratori che avrebbero accettato la ricollocazione, individuando una serie di punti cardine1 dell'accordo;

- non tutte le richieste formulate dalle OO.SS sono state accolte: in particolare, con riferimento al blocco dei licenziamenti la SIDIREN ha dichiarato di poter garantire "il mantenimento dei livelli occupazionali per 24 mesi" (a fronte dei 36 mesi richiesti dai lavoratori);

inoltre, proprio in concomitanza di tali incontri, si sono verificati alcuni fatti di notevole importanza, suscettibili di influenzare in modo decisivo il corso della vicenda giudiziaria riguardante la proprietà della Sidigas, con inevitabili ricadute sul versante aziendale altresì ritenuto come dovuto, anche delle società controllate: (come riportato in precedenza) - alla luce di tali vicende sopravvenute (ed in considerazione delle altre criticità di cui si dirà infra al punto I), in occasione dell'ultimo degli incontri sindacali, svoltosi il giorno 22.2.2021, nel mentre una parte delle OO.SS. ha manifestato, per il tramite dei propri rappresentanti, l'intendimento di aderire all'accordo, il rappresentante di UGL, ha opportunamente e meritoriamente chiesto di sospendere le trattative fino all'esito dei procedimenti giudiziari e quanto meno fino al

- a tale legittima e ragionevole richiesta, motivata dal proposito di evitare eventuali pericolose "fughe in avanti" ad eventuale detrimento dei diritti e degli interessi dei lavoratori, SIDIGAS come riporta la nota, avrebbe, opposto un fermo diniego, sostenendo di non poterla accogliere "in quanto i tempi della giustizia purtroppo non sono certi e la trattativa potrebbe prolungarsi per un tempo indefinito".

Tutto ciò premesso, gli esponenti sentono l'esigenza impellente di rappresentare agli Organi ed Enti in indirizzo le numerose eventuali, sostengono, presunte gravi criticità connesse all'operazione sopra descritta, che appaiono, a chi scrive, potenzialmente lesive dei propri diritti e che, pertanto, necessitano della massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionalmente incaricati della vigilanza sulla regolarità della custodia giudiziaria ed amministrazione delle aziende del Gruppo Sidigas, affinché assumano i necessari ed opportuni provvedimenti a tutela degli scriventi.

Occorre il "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda"- si prefigge di assicurare ai lavoratori dipendenti la massima tutela possibile, attraverso la conservazione del rapporto di lavoro e la salvaguardia dei diritti acquisiti nelle ipotesi di trasferimento di complessi aziendali, in attuazione di principi di derivazione comunitaria (cfr. Direttiva Com. n.77/187/CEE e 29/6/97 n.98/50 CE trasfuse nella Dir. Com. 12.3.2001 n.2001/23/CE). L’art. 2112 c.c. (rubricato “mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”), dispone infatti che, in caso di trasferimento d'azienda da un imprenditore (cedente) ad un altro (cessionario), anche il rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti presso l’azienda ceduta si trasferisce al cessionario, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, ivi compresa l’anzianità di servizio. In deroga alla regola generale di cui all’art. 1406 c.c. (che richiede, in caso di cessione del contratto, il consenso del contraente ceduto) in caso di trasferimento d’azienda la cessione del contratto di lavoro è automatica e non richiede il consenso dei lavoratori coinvolti. Inoltre: “il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento”. Prosegue, quindi, la norma: "ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento di parte dell'azienda e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sul quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda".

In particolare il sesto comma stabilisce: "le disposizioni si applicano anche al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionale autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". Siamo quindi in presenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112, c.c., ogni qualvolta si verifichi la sostituzione del titolare, a patto che l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa non risulti compromessa. Sennonché nel caso di specie, attraverso lo schema di cessione che è stato elaborato, si potrebbe rischiare, secondo i ricorrenti, di compromettere tutte le garanzie accordate dall’art.2112 c.c. ai lavoratori, i quali, dovendo stipulare un rapporto di lavoro ex novo con la newco, potrebbero, ad esempio, essere esposti al rischio di subire una decurtazione dei livelli retributivi e/o un aumento dell’orario di lavoro oppure

– ed in questo caso potrebbe sembrare quasi una certezza, alla luce dell’accordo proposto – a quello di subire il trasferimento presso altra sede di lavoro distante oltre 100 km da quella attuale.

- non può non suscitare legittime perplessità in relazione alla effettiva salvaguardia dei sacrosanti diritti dei lavoratori da parte del nuovo assetto aziendale. Invero, un punto che sarebbe stato totalmente trascurato negli incontri sindacali riguarda la questione "esuberi".

Sembrerebbe evidente infatti che se una parte dei lavoratori - che si prevede consistente, se non maggioritaria non firmerà l’accordo e rimarrà alle dipendenze di SIDIGAS SpA e Servizi Integrati, queste ultime società registreranno un significativo appesantimento dell’organico, in rapporto alle esigenze effettive, che preluderà ad inevitabili licenziamenti del personale in esubero; quanto presupposto dai sedici lavoratori. A tal riguardo è doveroso sottolineare che  le OO.SS. che hanno manifestato adesione all'accordo, viene riportato dai lavoratori, rappresentano la minoranza dei lavoratori in quanto i lavoratori del Gruppo SIDIGAS iscritti a tali organizzazioni sono non più di 20 unità, a differenza di quelli iscritti a UGL che superano le 30 unità;

All'incontro, gli attuali amministratori giudiziari non avrebbero preso in considerazione strade alternative alla vendita degli asset.

Vi è poi la considerazione relativa al modo in cui si è giunti all’accordo. Secondo i lavoratori che promuovono l’esposto non vi sarebbe la necessità di vendere la Sidigas.com ma di procedere ad una riorganizzazione.

Ulteriori ritenute criticità nell'accordo riguardano i seguenti aspetti:

a) Lista dei lavoratori interessati al passaggio alla newco.

b) Spostamento della sede lavorativa nel “raggio” di 100 Km.

In questo raggio verrebbero inevitabilmente comprese percorrenze molto maggiori di 100 Km.

c) Mantenimento dei livelli occupazionali per 24 mesi.

Altro punto critico sarebbe legato al fatto che gli accordi sarebbero singoli.

I lavoratori, in sostanza chiedono, quantomeno di sospendere tutto. Infatti De Cesare, una volta reintegrato nel possesso delle quote societarie, e dunque indirettamente dell'azienda, non si sentirebbe vincolato dalle determinazioni degli attuali amministratori e potrebbe anche perseguire altre opzioni, sia pure finalizzate alla ristrutturazione del Gruppo Sidigas. E' evidente, in sostanza, che le vicende societarie ed aziendali sono legate a doppio filo a quelle del principale socio ed attuale proprietario degli asset di cui si sta discutendo. Sicché, in definitiva, proprio le recenti iniziative giudiziarie suggeriscono di procedere con la massima cautela e di attendere il consolidamento del quadro processuale.

Tra i motivi addotti per la sospensione delle procedure di vendita, oltre quelle già dette anche un altro paio; Una di queste: Nelle sue difese nell'ambito del procedimento ex art.2409 c.c. il Curatore speciale nominato dal Tribunale delle Imprese nel procedimento n.5694/2020 avrebbe fatto cenno, ad un certo punto, all'apertura di un  eventuale"fascicolo presso la Procura della Repubblica di Roma",  Tutto ciò premesso, i sottoscritti, come sopra generalizzati (NDR:nomi che non riportiamo).

I lacoratori fanno istanza a propria tutela affinché gli Enti ed Organi in indirizzo, nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza, assumano le necessarie iniziative per bloccare il trasferimento del ramo di azienda o almeno sospenderlo temporaneamente per il tempo strettamente necessario alla definizione dei procedimenti giudiziari.

S.I.Di.Gas/De Cesare; Dal Tribunale una Sentenza che "rivoluziona" tutto.

 



Comunicato - Avellino - 04 MARZO 2021 - Ore 11:30






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