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COMUNI  -  AVELLINO
Comune Avellino; Tre Ordinanze firmate dal Sindaco Festa
30 DICEMBRE 2022 - Ore 23:46

Avellino. Dalla Casa comunale: Tre Ordinanze firmate dal Sindaco Gianluca Festa:

1)

Ordinanza n. 617            del 30 Dicembre 2022

 

 

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.-

 

IL SINDACO

CONSIDERATO

 

  • che nella giornata del 31 Dicembre sul territorio comunale, secondo una usuale consuetudine, si verificano occasioni di intrattenimento presso gli esercizi di somministrazione, con un notevole afflusso di persone, soprattutto giovani, anche provenienti da paesi vicini, con una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi interessati dal fenomeno della c.d. movida;

 

  • che la presenza di molteplici e frequentati locali determina in tale occasione situazioni di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica; 

 

RITENUTO

 

  • urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone;

 

  • che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici ed intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

 

  • che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica;

 

RILEVATO

 

  • la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza nonché di evitare intralcio alla circolazione stradale;

 

RITENUTO

 

  • adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;   

 

  • che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare;

 

 

VISTI

 

  • la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID- 19 attualmente vigente;

 

  • l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,

 

comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”

 

  • il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare : l’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

 

  • il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

 

  • il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;

 

 

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato

 

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, per il giorno 31 dicembre 2022 dalle ore 13:00 alle ore 19:00:

  1. il divieto di circolazione, esclusi i residenti ed autorizzati, alla Via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano;

 

  1. il divieto di circolazione, esclusi residenti ed autorizzati, alla Via Fratelli Urciuoli, alla Via Matteotti ed alla Via Mancini;

 

  1. ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro anche all’interno delle aree pubbliche adiacenti nonché assegnate, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D. Lvo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Avellino, 30 Dicembre 2022

                                                                                                                       IL SINDACO
                                                                                                          f.to         dott. Gianluca Festa

2)

Ord. n.618/ R.O.  Avellino, lì 30dicembre2022

 

OGGETTO: divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere nel territorio comunale.

 

 

I L   SINDACO

 

PREMESSO

 

  • che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno;
  • che puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione;
  • che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardidei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
  • che, sia pur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogoa denotazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
  • che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre adingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti esplodono proprio a ridosso degli stessi animali;
  • che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare per i motoveicoli ed autoveicoli

 

CONSIDERATO

 

  • che per “incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della popolazione e per “sicurezza urbana” un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale,

 

RILEVATA

 

  • altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di luoghi di culto e luoghi di cura;

 

CONSIDERATO

 

  • altresì che l’Amministrazione comunale, ancorchè nella Città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

 

VISTI

  • gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

 

O R D I N A

 

il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 04:00 del 1 gennaio 2023.

 

DISPONE

 

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.

Alle Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché il sequestro del materiale pirotecnicoutilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 L.689/1981 e ss. modifiche ed integrazioni con successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 legge citata.

La presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comado della Polizia Municipale

 

AVVISA

 

che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge;

 

 Il SINDACO

f.to(dott. Gianluca Festa)

3)

Ordinanza n.621del30 Dicembre 2022

 

 

IL SINDACO

 

 

VISTA

  • La propria ordinanza n. 470/22 dello scorso 7 ottobre 2022, al cui contenuto si rimanda integralmente e con la quale venivano riservate in via temporanea, e comunque sino al 31 dicembre 2022, al solo transito degli autobus aziendali le aree adiacenti l’autostazione AIR nonché quelle comprese tra le stesse e la recinzione (Via Moccia e Via Pini);
  • La richiesta prot. 45267/22 del 29 dicembre 2022 con la quale AIR CAMPANIA ha richiesto la proroga dell’ordinanza sopra indicata;

 

Considerato, pertanto, che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’area interessata;

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.330 del 10.10.2014;

  • Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;
  • Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
  • Visto l'art.107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

 

O R D I N A

 

Per quanto in premessa riportato

 

in via temporanea, e comunque fino al 31 dicembre 2023, di riservare la viabilità adiacente all’autostazione, compresa tra l’autostazione stessa e la recinzione, rispettivamente su via Moccia e via PINI, al solo transito degli autobus.

 

D I S P O N E

- Alla Azienda Città Servizi e all’Air Mobilità S.r.l., ognuno per le rispettive competenze, l’attuazione del dispositivo con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

- alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e lavigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

- La presente ordinanzasia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente.

 

AVVISA

-che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.

 

                                                                          Il Sindaco

                                                           f.to Dott. Gianluca FESTA.

 



Comunicato - Avellino - 30 DICEMBRE 2022 - Ore 23:46






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