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COMUNI  -  AVELLINO
Comune di Avellino; Il Sindaco Festa firma due Ordinanze
23 DICEMBRE 2023 - Ore 02:19

Avellino. Dalla Casa comunale: Il Sindaco Gianluca Festa ha firmato due Ordinanze:

Ordinanza numero 1:

ORDINANZA SINDACALE N°: 662/2023

Settore / Ufficio: ORGANI POLITICI
Oggetto: DIVIETO DI VENDITA AL DETTAGLIO PER ASPORTO DI BEVANDE CON
CONTENUTO ALCOLICO E DI VENDITA ED ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI
DI VETRO. MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA.
Il Sindaco
CONSIDERATO
- che nel periodo natalizio sul territorio comunale si terranno eventi civili e religiosi e
che molti esercizi di somministrazione svolgeranno la propria attività all’esterno, anche con
occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo;
- che tale periodo richiama un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi
vicini, che determinerà una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori
ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si
svolgeranno iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate
dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di consumo di
bevande;
- che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la
possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad
offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un
fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;
- che il fenomeno dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta
particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l’abuso di
alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di
sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la
somministrazione, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell’età dei giovani
avventori;
Comune di Avellino
Smistamento: ORGANI POLITICI / SINDACO
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PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013
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- che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di
deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è sanzionato dall’art. 689 del Codice Penale
e che l’art. 14-ter della Legge 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati”, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito L. 48 del 18.04.2017,
prevede l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore
età dell'acquirente sia manifesta; l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori
di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione
dell'attività da quindici giorni a tre mesi;
RITENUTO
- urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano
recare danno, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e
permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di
molteplici persone, nonchè atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol
e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle
persone, preservare l’ambiente e garantire l’ordine pubblico;
- evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all’evento possa
giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;
- evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il
fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in
particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di
affollamento;
- che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il
gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso
impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore
notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da
parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine
della tranquillità pubblica;
RILEVATA
- la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque
arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro
che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta
tranquillità e sicurezza;
RITENUTO
- adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i
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provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta
situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado
del territorio;
- che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un
provvedimento urgente e cautelare;
VISTI
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18
giugno 1931 n. 773;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,
comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche”
comma 7-bis “Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in
determinate aree della citta interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone,
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate
da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241,
può disporre, per un periodo non superiore a trenata giorni, con ordinanza non contingibile
ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi
del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e di vendita di prodotti
gastronomici pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande
attraverso distributori automatici”;
- il D.M. 05/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di
applicazione”;
- la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo
Economico;
- il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale n. 86 del 24
maggio 2019;
- il Piano Dehors approvato con Deliberazione C.C. n. 34 dell’8 ottobre 2020;
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Avellino, 22/12/2023
Il Sindaco
GIANLUCA FESTA.
Ordinanza numero 2:
RDINANZA AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E
SS.MM. E II.
Il Sindaco
CONSIDERATO
- che nelle giornate del 24 e del 31 dicembre sul territorio comunale, secondo una
usuale consuetudine, si verificano occasioni di intrattenimento presso gli esercizi di
somministrazione, con un notevole afflusso di persone, soprattutto giovani, anche provenienti
da paesi vicini, con una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei
luoghi interessati dal fenomeno della c.d. movida;
- che la presenza di molteplici e frequentati locali determina in tale occasione situazioni
di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione
stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
PRESO ATTO
- delle risultanze del Tavolo Tecnico tenutosi in data 20 dicembre 2023 presso la
Questura di Avellino avente ad oggetto “Servizi in vista delle festività natalizie”; ove
emergeva l’opportunità di valutare la chiusura al traffico, per motivi di sicurezza e viabilità,
delle strade ove si verificano fenomeni di assembramento in particolare nei giorni 24 e 31
dicembre 2023 in occasione del tradizionale aperitivo di natale e di fine anno;
RITENUTO
- urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano
recare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e
Comune di Avellino
Smistamento: ORGANI POLITICI / SINDACO
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PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013
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permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di
molteplici persone;
- che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di
insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla
sicurezza ed incolumità pubblica, creando una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici
ed intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze
dell’ordine;
- che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il
gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso
impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore
notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da
parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine
della tranquillità pubblica;
RILEVATO
- la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque
arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro
che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta
tranquillità e sicurezza nonché di evitare intralcio alla circolazione stradale;
RITENUTO
- adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i
provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta
situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado
del territorio;
- che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un
provvedimento urgente e cautelare;
VISTI
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,
comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche”
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- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18
giugno 1931, n. 773, in particolare : l’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica
sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro
incolumità e alla tutela della proprietà; l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga
un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza
ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
- il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di
applicazione;
- il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;
O R D I N A
Per quanto in premessa riportato
fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali
decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per
i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, per i giorni 24 e 31 dicembre 2023 dalle
ore 13:00 alle ore 19:00:
a) il divieto di circolazione, esclusi i residenti ed autorizzati, alla Via Scandone nel
tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia
Giordano;
b) il divieto di circolazione, esclusi residenti ed autorizzati, alla Via Fratelli Urciuoli,
alla Via Matteotti, alla Via Mancini ed in Piazza De Marsico nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Preziosi e l’intersezione con Piazza Aldo Moro;
c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di
garantire le regole di sicurezza e di decoro anche all’interno delle aree pubbliche
adiacenti nonché assegnate, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di
proprio personale o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato.
Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza
saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi
dell’art. 7 bis D. Lvo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge
21.11.1980 n. 689.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.
Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della
sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura
di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Pagina 3 - avellino_0101505/2023
Avellino, 22/12/2023
Il Sindaco
GIANLUCA FESTA.

 



Comunicato - Avellino - 23 DICEMBRE 2023 - Ore 02:19






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